In questa guida parliamo di superbonus e delle sue caratteristiche per i comuni delle aree terremotate.

Nel 2023 e nel 2024 il Superbonus ha infatti avuto numerosi tagli. In particolare nel 2024 è possibile accedere al superbonus solo per i condomini e la detrazione è passata dal 110% al 70%. Fanno eccezione però tutte le abitazioni delle zone terremotate a partire dal 2008.

Vediamo nel dettaglio come funziona il superbonus per le aree terremotate, a quanto ammonta e come accedervi.

Superbonus: cos’è e come funziona

Il superbonus è una forma di agevolazione fiscale prevista dall’articolo 119 del Decreto Legge numero 34 del 2020. Essa è finalizzata a incentivare specifici interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di sicurezza antisismica degli edifici.

Il decreto Aiuti quater (articolo 9, Decreto Legge numero 176 del 2022, convertito con modificazioni dalla Legge numero 6 del 2023) e la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 894, Legge numero 197 del 2022) lo hanno modificato nel corso del tempo.

Nel 2023 è arrivato il decreto Salvaspese (Decreto Legge numero 212 del 2023) che prevede un contributo a fondo perduto destinato ai soggetti con redditi bassi.

Nel 2024 invece è stata ristretta la platea degli aventi diritto e ridotta l’aliquota che è passata dal 110% o 90% del 2023 al 70% per le spese sostenute nel 2024. Al 65% per quelle del 2025.

Superbonus fino al 2025 nelle aree terremotate

L’articolo 119, comma 8-ter, del Decreto Rilancio ha esteso l’utilizzo del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025. Questo è permesso solo nelle zone sismiche. In particolare per gli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tali contributi non sono previsti nei casi in cui:

  • il danno preesiste all’evento sismico.
  • Il livello del danno non raggiunge il grado di inagibilità dell’edificio (secondo la scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F).

“per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione […] spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%”.

Aliquota del 110% e sconto in fattura

Fino al 31 dicembre 2025, il Superbonus nelle aree terremotate sarà quindi fruibile con l’aliquota originaria del 110%. Usufruibile sotto forma di detrazione Irpef, sconto in fattura e cessione del credito.

Alle aree terremotate non si applica quindi il divieto di sconto in fattura e cessione del credito per i lavori iniziati dopo il 16 febbraio 2023.

L’art. 2, co. 3-quater infatti prevede che i divieti di cessione del credito e sconto in fattura “non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

A quali edifici si applica il superbonus aree terremotate?

Il superbonus del 110% per le aree terremotate si applica a tutti coloro che effettueranno interventi entro il 31 Dicembre 2025 su tutti gli edifici, comprese ville unifamiliari. Le spese possono essere relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni dove è stato dichiarato lo stato d’emergenza.

Questo in data successiva al 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo per la ricostruzione, continueranno a beneficiare del Superbonus 110%.

Si può ottenere il superbonus su un edificio già ricostruito?

Si può ottenere il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico di un edificio danneggiato dal sisma del 2009 e reso di nuovo agibile grazie al contributo per la ricostruzione?

La risposta viene dall’Agenzia delle Entrate ed è chiara: non è possibile perchè lo spirito della normativa è agevolare i lavori di efficientamento energetico sugli edifici dichiarati inagibili. La condizione di “inagibilità” è quindi un requisito fondamentale per ottenere il Superbonus 110%.

Due opzioni di superbonus per le aree terremotate

Per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici dal 1° aprile 2009, in stato di emergenza, le agevolazioni prevedono due opzioni:

  1. Superbonus combinato con il contributo di ricostruzione, solo per le spese che eccedono il contributo;
  1. Superbonus rafforzato che prevede un incremento del 50% dei limiti di spesa nel caso in cui ci sia la totale rinuncia del contributo di ricostruzione.

Sempre necessaria la scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica): una scheda per il rilevamento dei danni, definizione di provvedimenti di pronto intervento e valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici.

Contributi per la ricostruzione e superbonus 110%

Il Superbonus rafforzato è alternativo al contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma. Si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (cfr. art. 119, comma 8-ter, del D.L. n. 34/2020). Per questo è obbligatorio trasmettere, attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la ricostruzione.

Con l’Ordinanza commissariale n. 142\2023 vi è la possibilità di trasmettere all’USR la revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione.

Tale comunicazione potrà avvenire tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da trasmettere entro 150 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell’Ordinanza (30 maggio 2023).