Quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio rispetto al rischio amianto e alla bonifica degli edifici? In questa guida scopriamo quali sono gli adempimenti di legge che spettano all’amministratore e cosa fare in caso di amianto in condominio.

Bonifica amianto condomini: obblighi dell’amministratore

Il D.M. 06/09/1994 predispone che è necessario oltreché obbligatorio individuare la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio. Secondo la normativa, infatti, non vi è obbligo di bonifica. Ma constatata l’effettiva presenza di amianto è obbligatorio provvedere ad una valutazione del rischio al fine di individuare le azioni possibili.

Tuttavia, secondo bonifica amianto normativa, nel caso in cui nell’edificio ci siano dei manufatti contenenti amianto pericolosi vi è l’obbligo bonifica amianto. La pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre nell’ambiente che consegue al deterioramento dell’amianto in matrice compatta e sempre nel caso di amianto friabile. Qui trovate tutte le info sull’amianto nelle case, dove si trova e come riconoscerlo.

L’amministratore di condominio è responsabile per le parti condominiali comuni e non per i singoli appartamenti.

Effettuare la valutazione del rischio amianto

Non è sempre facile individuare la presenza stessa di amianto e per questo effettuare un’accurata ispezione e una valutazione del rischio prevedono la possibilità di rivolgersi ad un tecnico o ad un’impresa che devono essere (abilitati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257). I tecnici, insieme all’amministratore di condominio, si avvolgono di progetti di costruzione e ristrutturazione dell’edificio e di valutazione di aspetto e di eventuali marchi apposti sulle superfici.  Il personale tecnico utilizza conoscenze tecniche. Può avvalersi dell’analisi di un lavoratorio in seguito a campionamento effettuato con le attrezzature e i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge rimozione amianto.

L’amianto potrebbe essere presente nei tetti in Eternit, nelle cantine, nelle tubature, colonne di scarico, nel cemento armato, nelle coperture, nelle caldaie, nelle pareti divisorie, canne fumarie, nei giardini e nelle fioriere e in tante altre applicazioni.

I laboratori a cui viene affidata la verifica analitica ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge n. 257/1992, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all’allegato 5 (“Requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull’amianto”) del D.M. del 14/05/1996. In base alla valutazione sarà poi stabilito se sussiste eternit obbligo rimozione.

Obblighi a carico dell’amministratore condominio

L’amministratore di condominio può incorrere in sanzioni amministrative e per scorretto smaltimento amianto sanzioni penali nel caso in cui non adempia agli amianto obblighi di legge sia in quanto responsabile della struttura che in quanto, eventualmente, datore di lavoro (di portieri, addetti alle pulizie etc…). Come datore di lavoro ha l’obbligo di rispettare il D.Lgs. 81/2008.

Oltre alla valutazione del rischio amianto nelle aree comuni dell’edificio, l’amministratore del condominio è obbligato al rispetto degli obblighi in capo al committente in caso di affidamento di lavori di bonifica, definito dal titolo IV del D.lgs 81/2008.

Vediamo qui di seguito l’elenco dei principali obblighi amministratore di condominio:

  • Predisporre l’ispezione, il censimento amianto e la mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno delle aree comuni dello stabile.
  • Rivolgersi ad esperti per predisporre una valutazione del rischio (valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare) effettuata da personale competente e abilitato.
  • Il tecnico preposto, a chiusura della valutazione, provvede alla stesura di una relazione tecnica, in cui viene riprodotto il processo d’indagine, le risultanze e le successive attività applicabili.

Dalla lettura dell’art.249 emerge che è necessario far effettuare una valutazione dei rischi che è opportuno ripeterle con una certa periodicità in ragione del fatto che il tempo, le intemperie, ma anche eventi accidentali, degradano i manufatti di amianto. Il deterioramento dell’amianto può poi portare a un obbligo rimozione eternit. In caso non avvenga si può ricorrere in smaltimento amianto sanzioni penali perché costituisce obbligo amministratore.

Obblighi in seguito a mappatura condominio

Dopo aver effettuato la mappatura e censimento condomini, a seconda dei risultati della valutazione del rischio verranno predisposti interventi differenti. Le possibilità sono 3:

  • materiali integri non suscettibili a danneggiamento;
  • i materiali integri ma suscettibili a danneggiamento;
  • materiali danneggiati.

Nel caso di lastre integre non suscettibili di danneggiamento, non sussistendo il pericolo di rilascio di fibre di amianto in atto o potenziale o di esposizione degli occupanti, non è necessario nel condominio bonifica amianto ma occorre un controllo periodico delle condizioni dei materiali ed il rispetto di idonee procedure di manutenzione.

Riparazione e rimozione amianto condomini

Nel caso di lastre integre ma suscettibili di danneggiamento è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare il pericolo di danneggiamento. Quindi bisogna attuare un programma di controllo e manutenzione. Qualora non dovesse risultare possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica amianto e di smaltimento eternit condomini.

Nel caso di materiale danneggiato in un condominio amianto è necessario eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto, attuando uno dei provvedimenti previsti nel D.M. 06/09/94, e portare a termine obbligo smaltimento amianto.

  • Obbligo rimozione amianto;
  • incapsulamento senza rimozione;
  • confinamento (scelte in base all’entità del danneggiamento, la localizzazione e la tipologia del materiale).

Consulenza bonifica amianto: Colombo Immobiliare e ONA

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