Cos’è il consiglio di condominio? Quali sono le sue funzioni, è obbligatorio? In questa guida scopriamo tutto sul consiglio di condominio e su come funziona, sulla sua nomina, limiti e durata dell’incarico. Scopriamo anche quali sono le sue funzioni in relazione agli altri organi del condominio.
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Consiglio di condominio: che cos’è?
Nella prassi e in una lunga tradizione, i condomini, almeno quelli di più grandi dimensioni, prevedevano l’istituzione di un “consiglio di condominio”, con compiti consultivi e di controllo. A questi poi si aggiungono amministratore di condominio compiti.
La l. n. 220/2012 che ha svolto una sostanziale riforma del condominio ha riconosciuto espressamente tale figura. Il secondo comma dell’art. 1130-bis c.c. recita infatti “l’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
L’istituzione del consiglio di condominio è dunque prevista dal legislatore solo nei condomini con almeno dodici partecipanti.
Quali sono le funzioni del consiglio di condominio?
Il Consiglio di condominio è un organo del condominio con funzioni consultive e di controllo. Questo organo collegiale si occupa
di dare un supporto all’amministratore nello svolgimento del proprio mandato. Funge da raccordo tra l’amministratore di condominio e i singoli condomini, facendo da filtro alle singole esigenze, proposte o lamentele.
Svolge anche una funzione consultiva e di stimolo in favore dell’assemblea di condominio, nonché di controllare che la gestione condominiale e il relativo operato dell’amministratore vengano effettuati nel pieno interesse della collettività.
Il regolamento del condominio, laddove prevede la presenza del consiglio di condominio, contiene anche la disciplina che ne delinea compiti, poteri e durata dell’incarico. In ogni caso il consiglio di condominio non potrà mai esercitare poteri attribuiti per legge all’assemblea né i compiti di un amministratore di condominio.
Gli artt. 1138 c.c. e 72 delle disposizioni di attuazione del codice civile vietano infatti espressamente al regolamento di condominio di derogare alle norme relative alle attribuzioni dell’assise.
Un esempio dell’operato del consiglio
Facciamo un esempio dell’operato del consiglio di condominio per capire meglio le sue funzioni e l’importanza dell’organo. Immaginiamo che l’assemblea condominiale decida di effettuare dei lavori di manutenzione di rilevante entità, demandando, con deliberazione, all’amministratore i criteri di scelta della società appaltatrice.
Questa attività potrà essere demandata al consiglio che si occuperà di aiutare l’amministratore nella scelta della società appaltatrice. Di controllare la trasparenza del processo di selezione e di controllarne l’operato. La scelta finale però e la firma del contratto spettano però pur sempre all’amministratore. Il consiglio potrà effettuare un controllo anche in fase di esecuzione dei lavori e convocare l’assemblea in caso di eventuali questioni emerse lungo il processo. Il tutto nell’esclusivo interesse dell’intero condominio.
Nomina del consiglio e dei consiglieri
Il quorum richiesto per l’istituzione del Consiglio condominiale e dei singoli consiglieri condominiali è la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Il numero dei componenti del consiglio e condominio consiglieri è stabilito dall’assemblea, ma in caso di condomini con almeno 12 unità immobiliari, secondo l’espresso dettato legislativo, non può essere inferiore a 3.
Il regolamento del condominio deve contenere la disciplina relativa al Consiglio dei condomini, poteri e ruoli, compresa la durata in carica. Inoltre deve comprendere anche la disciplina sulla nomina consiglieri condominio. In nessun caso però i poteri dell’assemblea condominiale potranno essere derogati al consiglio o ad un altro organo del condominio.
La durata dell’incarico di consigliere
Anche la durata dell’incarico di consigliere condominiale è stabilita dal regolamento condominiale. La carica di consigliere condominio può essere a tempo indeterminato o per la durata dell’incarico dell’amministratore. In quest’ultimo caso sarà in carico un anno con prorogatio della carica per i consiglieri di condominio uscenti, in caso di impossibilità di rielezione per mancanza del quorum.
Come avviene la nomina Consiglio di condominio?
Il quorum richiesto per l’istituzione del Consiglio e di ogni consigliere di condominio si svolge in deliberazione. Essa deve essere adottata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Il numero dei componenti del consiglio è stabilito dall’assemblea e secondo l’espresso dettato legislativo, non può essere inferiore a 3.
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